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Calcolo imposte comunali sulla casa

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Cosa è la IUC

L’imposta unica comunale (IUC), introdotta - a decorrere dall’anno 2014 - dal comma 639 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla natura e al valore degli stessi e il secondo collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Le abitazioni principali sono escluse sia dall’IMU sia dalla TASI, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che restano assoggettate a entrambe le imposte.

L’IMU, che ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI), è dovuta per il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. L’imposta si calcola applicando alla base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, l’aliquota stabilita per la particolare fattispecie. L’aliquota ordinaria fissata dalla legge per gli immobili diversi dall’abitazione principale è pari allo 0,76% e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali: l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% a un massimo di 1,06%. Per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), invece, l’aliquota stabilita dalla legge è pari allo 0,4% e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali: l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%.

La TASI grava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, mentre non sono ricompresi nel presupposto impositivo i terreni agricoli.
A decorrere dal 2016, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della TASI. Tale esclusione opera non solo nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore, ma anche se è l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale; in tale ultimo caso, l’imposta è dovuta solo dal possessore, che la verserà nella misura percentuale stabilita nel regolamento dell’anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90 per cento.
La TASI presenta la stessa base imponibile dell’IMU e l’aliquota stabilita dalla legge è pari all’1 per mille. I comuni possono disporre la riduzione dell’aliquota sino all’azzeramento della stessa e introdurre specifiche agevolazioni. La normativa prevede, inoltre, che l’aliquota della TASI deve rispettare, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 6 per mille per l’abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e il 10,6 per mille per gli altri immobili.

In sintesi, quindi, il presupposto impositivo dell’IMU e della TASI può essere così schematizzato:

 

IMU

TASI

abitazione principale cat. catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7

esclusa

esclusa

abitazione principale cat. catastali A/1, A/8 e A/9

soggetta a imposta

soggetta a imposta

altri fabbricati

soggetti a imposta

soggetti a imposta

fabbricati rurali strumentali

esclusi

soggetti a imposta

aree fabbricabili

soggette a imposta

soggette a imposta

terreni agricoli

soggetti a imposta

esclusi

La TARI è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti e il relativo gettito deve assicurare la copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stessi. Le tariffe della TARI sono determinate dal Consiglio comunale sulla base dei costi del servizio individuati e classificati nel piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio. Nella commisurazione della tariffa per le singole categorie di utenza, il comune può seguire i criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 o, in alternativa, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte. Anche nell’ambito della TARI, i comuni, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, possono introdurre agevolazioni ed esenzioni per specifiche fattispecie.L’IMU e la TASI non si applicano nella Provincia Autonoma di Bolzano e nella Provincia Autonoma di Trento. In sostituzione di tali tributi, nei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano è stata istituita l’imposta municipale immobiliare (IMI) e in quelli della Provincia Autonoma di Trento l’imposta immobiliare semplice (IMIS).

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, una tariffa avente natura di corrispettivo.